La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che quando il coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento trova un impiego anche se non a tempo indeterminato nel momento in cui questi sia impiegato in un’attività di lavoro non importa a quale titolo vengono a modificarsi i presupposti in base ai quali il giudice ha originariamente concesso l’assegno di mantenimento. Inoltre se non si verificano modifiche in crescendo del reddito dell’ex coniuge debitore il dovere di mantenimento può venire a mancare. La Corte di Cassazione ha così accolto la richiesta del coniuge debitore facendo venir meno il diritto in capo al creditore