La Corte di Cassazione con sentenza n. 23590 del 22 novembre 2010 ha stabilito che: “ il diritto del coniuge separato di ottenere dall’altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest’ultimo ancorchè allo stato non autosufficiente economicamente abbia in passato iniziato ad espletare un’attività lavorativa così dimostrando il raggiungimento di un’adeguata capacità e determinando la cessazione del corrispondente obbligo di mantenimento da parte del genitore, senza che assuma rilievo il sopravvenire di circostanze ulteriori le quali se pur determinano l’effetto di renderlo privo di sostentamento economico non possa far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno”.