La Corte di Cassazione con sentenza n. 16375 del 26 settembre 2012 ha affermato la legittimità del licenziamento del lavoratore che durante lo stato di malattia effettua un lavoro presso un altro datore di lavoro anche se lavora per un solo giorno.
La Cassazione afferma che “ Non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare attività lavorativa anche a favore di terzi durante il periodo di assenza per malattia” tuttavia tale comportamento può provocare una giusta causa di licenziamento quando la nuova attività sia tale da “ far presumere l’inesistenza dell’infermità addotta a giustificazione dell’assenza dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione” o quando “l’attività stessa valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche dell’infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell’ambito del rapporto di lavoro sia tale da pregiudicare o ritardare anche potenzialmente la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore”.
Infine il lavoratore ha l’onere di provare che quanto fa durante il riposo non allunga in nessun modo i tempi per la sua guarigione.