Licenza Prefettizia Agenzia Investigativa

La Licenza Prefettizia - Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773


" Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza "

TITOLO IV - DELLE GUARDIE PARTICOLARI E DEGLI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI INVESTIGAZIONE PRIVATA


Art. 133
 
Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla vigilanza o custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla vigilanza o custodia in Comune delle proprietà stesse.

Regolamento

(Art. 249, Art. 250, Art. 251, Art. 252, Art. 252-bis, Art. 253, Art. 254, Art. 255, Art. 256)

 
Art. 134 (*)
 
Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 11, la licenza non può essere conceduta alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro dell'Unione europea o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.
 
I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea possono conseguire la licenza per prestare opera di vigilanza o custodia di beni mobiliari o immobiliari alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

La licenza non può essere conceduta per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.
 
Il regolamento di esecuzione individua gli altri soggetti, ivi compreso l'institore, o chiunque eserciti poteri di direzione, amministrazione o gestione anche parziale dell'istituto o delle sue articolazioni, nei confronti dei quali sono accertati l'assenza di condanne per delitto non colposo e gli altri requisiti previsti dall'articolo 11 del presente testo unico, nonche' dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. (1)

Regolamento

(Art. 256-bis, Art. 257, Art. 257-bis, Art. 257-ter, Art. 257-quinquies, Art. 257-sexies, Art. 258, Art. 259, Art. 260-bis, Art. 260-ter, Art. 260-quater,)

(1)"Ultimo comma aggiunto dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132".

 


Art. 134 - bis(1)

(Disciplina delle attivita' autorizzate in altro Stato dell'Unione europea)

1. Le imprese di vigilanza privata stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea possono stabilirsi nel territorio della Repubblica italiana in presenza dei requisiti, dei presupposti e delle altre condizioni richiesti dalla legge e dal regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, tenuto conto degli adempimenti, degli obblighi e degli oneri gia' assolti nello Stato di stabilimento, attestati dall'autorita' del medesimo Stato o, in mancanza, verificati dal prefetto.

2. I servizi transfrontalieri e quelli temporanei di vigilanza e custodia da parte di imprese stabilite in un altro Stato membro dell'Unione europea sono svolti alle condizioni e con le modalita' indicate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico.

3. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a sottoscrivere, in materia di vigilanza privata, accordi di collaborazione con le competenti autorita' degli Stati membri dell'Unione europea, per il reciproco riconoscimento dei requisiti, dei presupposti e delle condizioni necessari per lo svolgimento dell'attivita', nonche' dei provvedimenti amministrativi previsti dai rispettivi ordinamenti.»;

(1)"Articolo aggiunto dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132".


Art. 135 (1)

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante la esibizione della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.

(1)"Le parole barrate del quinto comma ed il sesto comma di questo articolo sono state soppresse dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132".


Regolamento

(Art. 260)


Art. 136 (1)

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione dalle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.



Regolamento

(Art. 257, 4; 257-bis, 3; 257 - quater)

(1)"Le parole barrate del secondo comma di questo articolo sono state soppresse dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132".


Art. 137

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e della osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.


Art. 138

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea;

2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

3) sapere leggere e scrivere;

4) non avere riportato condanna per delitto;

5) essere persona di buona condotta morale;

6) essere munito della carta di identità;

7) essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

Il Ministro dell'interno con proprio decreto, da adottarsi con le modalita' individuate nel regolamento per l'esecuzione del presente testo unico, sentite le regioni, provvede all'individuazione dei requisiti minimi professionali e di formazione delle guardie particolari giurate. (1)

Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attivita'. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 134-bis, comma 3.(2)

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Le guardie particolari giurate, cittadini di Stati membri dell'Unione europea, possono conseguire la licenza di porto d'armi secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e dal relativo regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 ottobre 1996, n. 635. Si osservano, altresì, le disposizioni degli articoli 71 e 256 del regolamento di esecuzione del presente testo unico.

Salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualita' di incaricati di un pubblico servizio.(3)

(1) (2) (3) " Commi aggiunti dall'art. 4 del Decreto-Legge 8 aprile 2008, n. 59 concernente “ disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee”, pubblicato sulla G.U. del 9 Aprile 2008, n. 84, successivamente convertito nella Legge 6 giugno 2008, n. 101 pubblicata sulla G.U. del 7 giugno 2008, n. 132".


Regolamento

(Art. 71, Art. 256)


Art. 139

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di pubblica sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.


Art. 140

I contravventori alle disposizioni di questo titolo sono puniti con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da € 206,00 ad € 619,00.


Art. 141

I provvedimenti del Prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.