La Corte di Cassazione con sentenza n. 12489 del 2011 ha sancito la legittimità delle prove raccolte da un investigatore privato a fini giudiziari in relazione al comportamento del dipendente che sia sospettato di rubare denaro ai danni dell'impresa. Inoltre la Corte di Cassazione ha sottolineato che fermo restando il generico divieto di far spiare imposto dallo Statuto dei lavoratori nel caso in cui vi sia il fondato sospetto che lo stesso sia responsabile di illeciti ai danni dell'azienda. In base ai risultati investigativi si potrà procedere al licenziamento del dipendente e le prove ottenute potranno essere utilizzate come prova nel successivamento procedimento.