Secondo la sentenza della Corte di Cassazione Civile, sezione sesta, ordinanza n. 17991 del 24 luglio 2013 è corretto addebitare la separazione al coniuge fedifrago anche se il rapporto coniugale risultava essere logorato ormai da tempo.
La Corte di Cassazione infatti ha stabilito che il tradimento è stato l’atto decisivo che ha provocato la definitiva rottura del rapporto di fiducia reciproca tra i due coniugi anche se i due in quel periodo erano separati in casa.
La Corte di Cassazione ha dichiarato che “ il tradimento sarebbe stato l’epilogo di una crisi coniugale imputabile al marito stesso”.
Il comportamento del marito documentato e le differenze di reddito tra i due coniugi sono stati considerati dal giudice di primo e secondo grado elementi sufficienti per accogliere la richiesta di addebito.